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Con
l’Articolo 29 relativo al D.L. 185/2008 si definisce la
questione riguardante la detrazione fiscale del 55% per
chi esegue interventi di riqualificazione energetica
sugli edifici esistenti:
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per le spese sostenute nel 2008, resta invariata la
modalità di agevolazione fiscale; si potrà quindi
scegliere il numero di rate in cui ripartire la
detrazione, da un minimo di tre ad un massimo di dieci
anni. La scelta del numero di anni dovrà essere fatta
dal contribuente al momento della dichiarazione dei
redditi e sarà irrevocabile;
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per chi eseguirà invece gli interventi nel 2009 e nel
2010 la detrazione andrà obbligatoriamente ripartita in
cinque quote annuali di pari importo;
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l’articolo prevede inoltre ulteriori semplificazioni
nelle procedure amministrative e l’obbligo di comunicare
i dati per via telematica all’ ENEA e all’Agenzia delle
Entrate;
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potranno usufruire dei benefici fiscali sia le aziende
che i privati;
- i
termini e le modalità per l’invio della comunicazione
saranno stabiliti da un provvedimento che verrà diffuso
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto anticrisi (entro il 28 febbraio
2009).
Per
ricevere informazionil’Enea ha messo a disposizione un
servizio email
finanziaria2008@casaccia.enea.it
ed un numero verde (800-913520) |