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La Legge del 27 dicembre 2006 n°296,
attuativa della manovra finanziaria
2007, corretta ed integrata dal
Decreto ministeriale 19 febbraio
2007, prevede l'erogazione di bonus
fiscali per gli investimenti
cosiddetti "verdi", mirati cioè ad
incentivare il risparmio energetico
in edilizia.
Tra gli interventi "verdi" rientrano
anche quelli sugli edifici
esistenti, parti di edifici
esistenti oppure unità immobiliari
esistenti che riguardano il
miglioramento delle prestazioni
termiche delle finestre nel loro
complesso, telaio e vetro. Le
considerazioni per le "finestre" che
seguono si estendono anche alle
portefinestre.
Nella fattispecie la Finanziaria
2007, Legge 296/06 - comma 345, ha
pertanto previsto una detrazione del
55% sull'imposta lorda sul reddito
per le spese, sostenute nell'anno,
per l'esecuzione di interventi su
finestre, che comportino un
miglioramento delle loro prestazioni
termiche. Si tratta di finestre
inserite in pareti delimitanti il
volume riscaldato verso l'esterno
oppure verso vani non riscaldati.
All'atto pratico gli interventi per
cui si può usufruire delle
detrazioni del 55% si traducono in:
- fornitura e posa in opera di nuove
finestre a prestazioni termiche
migliori di quelle esistenti;
- integrazione e/o sostituzione di
vetri in finestre esistenti allo
scopo di migliorare le prestazioni
termiche complessivamente offerte
dalle stesse.
In ogni caso le nuove finestre
oppure le finestre esistenti con i
nuovi vetri devono rispettare
determinati limiti di trasmittanza
termica definiti in funzione della
zona climatica di appartenenza del
Comune in cui è ubicato l'edificio
oggetto dell’intervento.
Il valore massimo della detrazione
del 55% sull'imposta lorda sul
reddito per gli interventi è di Euro
60.000, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
E' importante sapere che le
detrazioni del 55% spettano sia alle
persone fisiche sia alle persone
giuridiche (liberi professionisti,
imprese, soggetti titolari di
reddito di impresa, ecc.) e si
applicano ad interventi su finestre
in edifici esistenti di qualsiasi
categoria catastale (anche rurali)
posseduti o detenuti.
Le detrazioni del 55% spettano anche
agli affittuari a patto che chiedano
il consenso all'esecuzione dei
lavori ai proprietari dell'unità
immobiliare oppure dell'edificio che
occupano.
Nella fattispecie trattasi
detrazione sull’imposta IRPEF sulle
persone fisiche oppure sull'imposta
IRES (o altri specifici) per le
persone giuridiche. Ne consegue che
le quote annuali di pari importo,
fino a decorrere del 55% delle spese
effettivamente rimaste a carico del
Contribuente e fino ad un massimo di
Euro 60.000, vengano dichiarate
sulla dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui la sostituzione
delle finestre oppure delle sole
vetrazioni siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria
la detrazione compete
all'utilizzatore ed è determinata in
base al costo sostenuto dalla
società concedente.
La detrazione è da considerare sul
costo effettivamente sostenuto per
l'acquisto di nuove finestre oppure
di nuove vetrazioni, quindi al netto
di eventuali sconti di cui può
usufruire il Contribuente |